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Lombardia, del. n. 98 – Compensi avvocati pubblici: quantificazione del limite


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla disciplina dei compensi degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche introdotta dall’articolo 9 del d.l. 90/2014 con particolare riferimento alla corretta determinazione del limite retributivo individuale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 98/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 aprile, hanno evidenziato che la legge sottopone i compensi professionali erogabili dagli enti pubblici agli avvocati dipendenti a tre differenti tetti retributivi, rimettendo alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri di riparto, ovvero:

  • un tetto retributivo individuale generale stabilito dal DPCM 23 marzo 2012 sulla base dell’articolo 23-ter del d.l. 201/2011, che ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni” in quello del primo presidente della Corte di cassazione (fissato in euro 240.000 a decorrere dal 1° maggio 2014).
  • un tetto retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, percebibile nello stesso anno.
  • un tetto retributivo finanziario collettivo previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l’ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell’anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti.

Pertanto, l’avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire in un anno somme a titolo di onorari e compensi professionali in misura superiore al totale delle altre voci retributive allo stesso spettanti nel medesimo anno.

Queste ultime sono costituite, oltre che dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto) anche dal trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con esclusione dei compensi professionali spettanti agli avvocati a titolo di onorario) dello stesso anno in cui la prestazione è resa.

Non rileva, in tal caso, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all’emolumento che avviene con l’esecuzione della prestazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 98-16


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