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Molise, del. n. 63 – Assunzioni 2016: limiti e facoltà


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di indire un concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato utilizzando le facoltà assunzionali relative al triennio 2011-2013, non ancora utilizzate.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 63/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno evidenziato che, rispetto alle previsioni indicate dal d.l. 90/2014, la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) ha introdotto una forte limitazione alla possibilità di turn-over, ridefinendo la capacità assunzionale degli enti locali per gli anni 2016, 2017 e 2018 nella misura del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente (articolo 1, comma 228).

Sul piano letterale, la nuova disposizione sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l’utilizzo dei c.d. resti assunzionali del “triennio precedente” all’annualità di assunzione.

Di conseguenza, con riferimento alle assunzioni dell’anno 2016, gli enti potranno utilizzare solo i resti assunzionali relativi all’anno 2013 (ciò in quanto le cessazione del 2014 e del 2015 devono dunque essere destinate prioritariamente al ricollocamento del personale soprannumerario delle province).

In altri termini, con riferimento alle assunzioni dell’anno 2016:

  • le facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2015 (anno precedente) devono essere destinate all’espletamento delle procedure di mobilità del personale soprannumerario delle province;
  • a seguito dell’esaurimento di tali procedure la facoltà di assunzione è limitata al tetto del 25% della spesa del personale cessato nel 2015;
  • è possibile utilizzare le facoltà assunzionali riferibili alla sola annualità 2013 (per converso, a tal fine non sarà possibile utilizzare gli eventuali “resti” rinvenienti dagli anni 2011 e 2012, poiché non rientranti nel “triennio precedente” all’annualità di assunzione, da intendersi in senso dinamico).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 63-16


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