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Marche, del. n. 76 – Tesoreria unica: calcolo del saldo finanziario


Un sindaco ha chiesto se il calcolo del saldo finanziario degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica debba essere calcolato con riferimento alla data in cui l’operazione è stata ordinata ed addebitata all’ente che effettua il pagamento, ovvero con riferimento alla data di effettiva disponibilità della somma (valuta).

In particolare l’ente ha chiesto se il pagamento disposto al termine dell’esercizio 2015 dalla Regione tramite girofondi sulla contabilità speciale di tesoreria unica del comune e contabilizzato dall’istituto tesoriere di quest’ultimo nella prima giornata lavorativa dell’esercizio successivo possa essere incluso tra gli “incassi” dell’esercizio 2015.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 76/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno chiarito che ai fini della determinazione del saldo finanziario devono essere computate le sole riscossioni contabilizzate dall’istituto tesoriere entro la fine dell’esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa di settore in materia di tesoreria speciale unica.

Ciò in quanto le risorse finanziarie a disposizione dell’ente – ivi incluse quelle provenienti da trasferimento da altro ente pubblico soggetto al regime di contabilità speciale unica – sono soltanto quelle che risultano dal c.d. “conto di fatto” ossia dall’effettiva disponibilità del conto corrente dell’’istituto tesoriere.

Al contrario, le operazioni che non risultano ancora contabilizzate nel conto del tesoriere non essendo rilevate dalla contabilità finanziaria dell’ente, non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dei saldi o dei risultati dell’esercizio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 76-16


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