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Tardiva adozione di provvedimento favorevole: il risarcimento del danno


La sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole.

Spetta al danneggiato, ex articolo 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia  di carattere soggettivo (dolo o colpa dell’amministrazione).

In sostanza, il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1239 del 25 marzo 2016.

Nel caso in esame l’amministrazione aveva concluso in ritardo il procedimento VIA.

Ancorché il relativo procedimento si era tardivamente concluso, la VIA era stata favorevole all’interessato, e il privato aveva ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento dell’attività economica da esso gestita.

Il ritardo nella conclusione del procedimento e il mancato rispetto dei tempi certi del procedimento rappresentano, giuridicamente, un “danno ingiusto” e, sul piano economico, un costo “illegittimo” per quanto attiene le prospettive, le aspettative e le scelte dei privati, in quanto integranti motivi di forte condizionamento della loro vita, tali da incidere negativamente sulla convenienza economica delle scelte preventivate.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il danno da ritardo è suscettibile di risarcimento se ed in quanto, in relazione all’interesse pretensivo fatto valere, il privato ha titolo all’adozione di un provvedimento vantaggioso, dal quale conseguire il c.d. bene della vita.

In altri termini, il solo ritardo nell’emanazione di un atto favorevole per il destinatario (o comunque qualora sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe dovuto ottenerlo), è elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento.

In tal caso, tuttavia, è necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda ossia, oltre al danno, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’amministrazione ed il nesso di causalità tra danno ed evento.

In sintesi, sono dunque due i presupposti che legittimano il riconoscimento del danno da ritardo:

  • sul piano oggettivo, l’illecito riceve qualificazione dall’inosservanza del termine introdotto dal legislatore per concludere il procedimento. L’esistenza di un obbligo – normativamente sancito – di provvedere costituisce il dato di partenza per apprezzare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, tutte le volte in cui o si pronunci oltre i termini previsti dal legislatore o non si pronunci affatto;
  • sul piano soggettivo, il ritardo deve consistere in un’inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l’adozione dell’atto terminale. Più in particolare, ai fini della sussistenza di una responsabilità dell’amministrazione causativa di danno da ritardo, è necessario dimostrare che l’amministrazione abbia agito con dolo o colpa grave, di modo che il difettoso funzionamento dell’apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente o ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la prova del danno, spetta all’istante dimostrare, tra l’altro, che la mancata adozione del provvedimento dovuto ha provocato nel suo patrimonio pregiudizi che non si sarebbero verificati ove l’atto fosse stato tempestivamente emanato  (Cons. St., sent.  5143/2015).

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ritenuto provata la colpa della amministrazione, in quanto essa non aveva giustificato, né in sede procedimentale né giudiziale, le ragioni del ritardo.

Il danno è stato quantificato con riferimento al mancato guadagno dell’imprenditore privato.

 


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