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Giur. Toscana, sent. 89 – Responsabilità conseguente all’illegittimo esercizio dei poteri datoriali


L’assoluta inconsistenza delle contestazioni disciplinari rivolte al dipendente e quindi l’illiceità della condotta sfociata nell’adozione del rimprovero verbale annullato in sede giurisdizionale dal giudice del lavoro, obbliga il dirigente a risarcire all’ente le spese di lite rimborsate al dipendente vittorioso in giudizio.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 89 depositata il 29 marzo 2016.

Nel caso di specie la procura contabile aveva convenuto in giudizio il dirigente amministrativo del Tribunale a causa della sua condotta sostanzialmente formale e punitiva nei confronti dei dipendenti, caratterizzata da una gestione personalistica del personale ed atteggiamento autoritario, con assunzione di plurimi provvedimenti disciplinari annullati dal giudice del lavoro.

Come evidenziato dai giudici contabili, i vizi di legittimità di un atto non comportano ex se un illecito contabile.

A tal fine, infatti, è necessario accertare se la condotta contestata costituisca violazione di uno specifico dovere d’ufficio e si ponga quale comportamento antigiuridico causativo danno erariale sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Elementi, questi, che sono stati ravvisati nella condotta in concreto assunta dal dirigente, ritenuta “macroscopicamente deviante rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere un dirigente che avesse improntato la condotta a diligenza anche minima”.

Il dirigente è stato quindi condannato al risarcimento dei danni derivanti dal pagamento delle spese processuali sostenute dall’ente in conseguenza dell’illegittimo esercizio dei poteri datoriali, posto che la vicenda era stata gestita con notevole superficialità ed approssimazione.

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CC Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 89 -2016


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