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Marche, del. n. 74 – Rimborso delle spese legali per gli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina recata dall’articolo 86, comma 5, del Tuel relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali, in particolare sull’esatta portata dell’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 74/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 aprile, hanno

hanno ribadito che l’aggregato più idoneo da prendere come riferimento al fine di verificare il rispetto del vincolo può essere individuato nelle spese di funzionamento dell’ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 470/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 74-16


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