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Autonomie, del. n. 11 – Diritto al compenso per il revisore titolare di carica elettiva


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 11/2016, pubblicata sul sito il 1° aprile, hanno chiarito che il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’articolo 241 del Tuel nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione 569/2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 secondo cui “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

In particolare, era stato chiesto se il divieto di cumulo degli emolumenti trovi applicazione rispetto agli incarichi eventualmente conferiti all’amministratore nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la norma non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi.

Il legislatore, nell’ambito della norma, non distingue tra incarichi per funzioni istituzionali ed incarichi costituenti prestazioni professionali, ovvero, tra incarichi determinati ed obbligatori ex lege ed incarichi libero-professionali: la locuzione normativa “qualsiasi incarico conferito” preclude quindi all’interprete di operare distinzioni circa la natura dell’incarico medesimo.

Di conseguenza, il consigliere comunale che, in quanto avvocato o tecnico (ingegnere, geometra, architetto ecc.), fosse destinatario di un appalto di servizi (legale o tecnico) da parte di un’altra pubblica amministrazione, deve essere consapevole della tendenziale gratuità dell’incarico conferito.

Diverso il caso dell’incarico di revisore.

L’articolo 16, comma 25, del d.lgs. 138/2011 ha sostanzialmente modificato il sistema di reclutamento dell’organo di revisione, con la previsione che i componenti dell’organo di revisione non possono essere più scelti sulla base della mera iscrizione al registro professionale ed alla candidatura presentata al Consiglio, con conseguente nomina intuitu personae, ma devono essere estratti a sorte dalle Prefetture da un elenco formato a livello regionale composto da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, della qualifica di revisori legali come disciplinata dal d.lgs. 39/2010 e di specifica qualificazione professionale (da dimostrare evidentemente col curriculum) in materia di contabilità e finanza pubblica locale, sulla base di criteri di professionalità e non meramente fiduciari.

Inoltre, l’articolo 35, comma 2-bis del d.l. 5/2012 prevede che “La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”.

Secondo i magistrati contabili, la specificità assoluta di tali incarichi consente di configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità.

Con la conseguenza che il revisore, titolare di carica elettiva presso un altro ente, può percepire il compenso professionale ai sensi dell’articolo 241 del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 11-16


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