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Piemonte, del. n. 24 – Equiparazione a “strutture ricettive” di case di privati


Un sindaco ha chiesto se a seguito dell’equiparazione a “strutture ricettive” delle case di privati locate per le vacanze sia possibile assoggettare le stesse all’imposta di soggiorno.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 24/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno distinto l’ipotesi in cui l’inclusione delle case ammobiliate di privati consegua ad un’operazione meramente ermeneutica da quella in cui tale risultato richieda un’espressa previsione regolamentare.

Nel primo caso, infatti, qualora sia possibile operare in via interpretativa sulla nozione di “strutture ricettive”, non si tratterebbe di estendere la portata di un tributo quanto piuttosto di individuarne correttamente, anche per il pregresso, i suoi reali destinatari.

Si tratterebbe, detto in altri termini, della corretta interpretazione del presupposto di imposta, con conseguente recupero di quanto finora conseguentemente evaso.

Diversa la soluzione, invece, qualora per l’estensione dell’imposta di soggiorno nei confronti di ospiti di case ammobiliate gestite da privati sia necessaria una previsione espressa.

Se, infatti, la regolamentazione in essere non consente in alcun modo tale estensione, sarebbe necessario un provvedimento espresso determinante un aumento potenziale dei soggetti passivi dell’imposta.

In tal caso, vige il divieto normativo di incremento della pressione fiscale introdotto dall’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), che non consente agli enti locali, per tutto il 2016, di incrementare le aliquote dei tributi già vigenti nel 2015, nonché istituire nuove fonti impositive (quali l’imposta di soggiorno).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 24-16

 


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