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Blocco tributi nel 2016: i chiarimenti del Mef


Gli enti locali, per tutto il 2016, non possono incrementare le aliquote dei tributi già vigenti nel 2015, nonché istituire nuove fonti impositive (quali l’imposta di soggiorno).

Il divieto di incremento della pressione fiscale locale riguarda anche il “contributo di sbarco” (prima “contributo di sbarco”), nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), avendo lo stesso natura tributaria.

Sono escluse dal blocco unicamente le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, e il canone alternativo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Questi i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, con la quale è stato precisato, nel dettaglio, l’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha previsto la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nell’anno 2015.

Tale norma deve essere interpretata in via estensiva, nel senso di ricomprendere nel blocco tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive (in tal senso, Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 35/2016 e 60/2016; sez. Liguria, del. n. 10/2016).


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