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Compensi produttività: niente erogazione se manca la preventiva pianificazione del lavoro


La tardiva approvazione dei progetti finalizzati al miglioramento quali–quantitativo dei servizi istituzionali esclude l’erogabilità della retribuzione variabile prevista dall’articolo 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.

Questo il contenuto della pronuncia specifica della Corte dei Conti, sez. Liguria, adottata con deliberazione n. 23 del 21 marzo 2016.

L’art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999 prevede la possibilità, per gli enti locali di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti”.

Pertanto, l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini.

Appare inevitabile, come evidenziato dai magistrati contabili “che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico”.

Sul punto non si può non rilevare come, effettivamente, la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro.

 

 


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