Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Lazio, sent. n. 71 – Nella tutela cautelare del credito, amministrazione e P.M. contabile si muovono su piani separati


La Sezione del Lazio si interessa dell’efficacia del fermo amministrativo in pendenza dell’appello avverso una sentenza di condanna del giudice contabile.

La vicenda di causa.

Una dipendente del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo ha adito la Corte per ottenere l’annullamento, previo assenso di una misura cautelare anche nelle forme del decreto presidenziale inaudita altera parte – di una determinazione dirigenziale emessa dal predetto Dicastero che aveva disposto il fermo amministrativo sulle sue competenze.

La ricorrente risultava destinataria di due sentenze di condanna per il risarcimento di un danno erariale di complessivi € 17.531,76, oltre rivalutazione ed interessi: invitata al pagamento delle somme liquidate in sentenza dal Ministero creditore, aveva comunicato di avere interposto appello avverso entrambe le decisioni – che ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter del d.l. n. 453/1993 ne comportava l’automatica sospensione – ricevendo rassicurazioni sull’effettiva sospensione del procedimento di iscrizione a ruolo delle somme richieste.

Con l’impugnato provvedimento, viceversa, il Direttore Generale della Direzione Organizzazione del MIBACT provvedeva a disporre, ai sensi dell’art. 69 del r.d. n. 2440/1923, <<il fermo amministrativo su ogni importo eventualmente dovuto dal Ministero e da ogni altra amministrazione statale fino alla concorrenza dell’importo di cui lo scrivente Ministero è creditore, nei confronti della ricorrente>>.

Con successiva nota prot. n. 26959 del 27.10.2015 la medesima amministrazione invitava altresì tutte le Amministrazioni statali <<a sospendere, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, il pagamento di eventuali somme dovute o debende alla nominata in oggetto, fino a concorrenza della sopra indicata somma>>.

La ricorrente contestava il provvedimento, chiedendone l’annullamento, per un duplice ordine di ragioni: l’art. 69 prima indicato non potrebbe essere applicato per “aggirare” l’effetto sospensivo automatico connesso alla proposizione dell’appello avverso la pronuncia di primo grado, verso la quale l’unico soggetto legittimato a richiederne la perdurante efficacia è soltanto il PM contabile; inoltre, la stessa ricorrente vanterebbe un credito di importo esorbitante rispetto a quello cautelato in conseguenza del suo riconoscimento con sentenza del tribunale ordinario.

La sezione, dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia seguendo l’orientamento prevalente del giudice di legittimità secondo cui, in materia di impugnazione di fermo amministrativo, deve farsi applicazione del principio della natura del credito sottostante, cioè del diritto che da detto fermo è tutelato (cfr., Cass., SS.UU., nn. 22240/14, Cass. 25983/10 e 555/2009, 14831/08) – nel caso di specie credito derivante da sentenza del giudice contabile – ha chiarito i rapporti fra l’istituto e la concorrente procedura esecutiva.

Infatti, è recente l’acquisizione secondo cui il fermo amministrativo (operato dall’agente della riscossione) è atto estraneo alla procedura esecutiva e non rientra neanche fra gli atti preordinati all’espropriazione forzata, dovendosi al contrario considerare semplice mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass., Sez. III, ord. n. 22240/14) accanto ad una natura latamente afflittiva (secondo Cass., SS.UU. ord. n. 15354/15), seppur dopo talune oscillazioni (Cass., SS.UU. n. 20931/11, in contrasto con Cass., SS.UU. n. 14831/08 e n. 10672/09).

L’esecutività della sentenza di eventuale condanna al risarcimento del danno erariale da parte del giudice contabile ed il fermo amministrativo operano pertanto su due piani distinti, hanno finalità ed effetti diversi e, come tali, incapaci di sovrapporsi. Il fermo amministrativo non ha natura processuale e non incide sull’esecutività della sentenza ed, inoltre, non si rinvengono norme limitative del potere di autotutela di cui l’amministrazione è titolare (che opera in senso sostanziale), esercizio che non contrasta con le eventuali iniziative cautelari del P.M. contabile che agisce non in rappresentanza dell’amministrazione ma nell’interesse della legge e dell’erario nel suo complesso.

Su tali basi, la natura di atto cautelare del fermo amministrativo che legittima la P.A. alla sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso, con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa o altra amministrazione ritenga di vantare nei confronti del suo creditore (Cass. n. 13808/2004), non interferisce con la fase esecutiva che dipenderà dall’esito del processo contabile, con cui potrà convivere.


Richiedi informazioni