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Servizio intellettuale: inapplicabile la disciplina sui costi relativi alla sicurezza aziendale


La disciplina sui costi relativi alla sicurezza aziendale non è applicabile in caso di affidamento di servizi di natura squisitamente intellettuale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1051 del 16 marzo 2016, con la quale ha accolto il ricorso proposto da una società che era stata esclusa dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio a causa dell’omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendale.

Il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio si configura come un’attività intellettuale svolta per lo più nei locali dell’impresa prestatrice del servizio.

La consulenza assicurativa si esaurisce in se stessa, ossia costituisce l’oggetto essenziale e il contenuto esclusivo del contratto, senza comportare in via complementare, strumentale ed accessoria l’esecuzione di prestazioni materiali che espongano (ad esempio: l’attività di progettazione di oo.pp.) il personale ad eventuali rischi o pericoli.

Tale attività non presenta rischi specifici e, pertanto, non devono essere indicati nell’offerta i costi della sicurezza ai sensi dell’articolo 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006 che, oltretutto, non sono teleologicamente assimilabili ai costi intesi a garantire lo standard legale di sicurezza della sede aziendale ove i dipendenti svolgono le mansioni cui sono ordinariamente addetti.

 


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