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Puglia, del. n. 61 – Spese funzionamento istituti di istruzione secondaria: competenza Province


Un sindaco ha chiesto se le spese per le utenze (idriche, elettriche, gas) degli istituti di istruzione secondaria siano di competenza della Città Metropolitana, ovvero se, a seguito del riordino delle Province, attuata con legge 56/2014 (la c.d. legge Delrio), la spesa debba essere sostenuta dallo Stato.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 61/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno evidenziato che la legge 56/2014 ha proceduto ad una riorganizzazione degli enti provinciali, ridisegnandone i confini e le competenze e realizzando una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali (Corte Cost. n. 50/2015).

Tra le funzioni fondamentali delle Province (successivamente trasferite alle Città metropolitane) elencate dal comma 85, dell’articolo 1, della legge 56/2014 è contemplata, alla lettera e), la “gestione dell’edilizia scolastica”, senza alcuna ulteriore specificazione o delimitazione.

Di conseguenza, sono di competenza delle Province, in quanto rientranti nella gestione dell’edilizia scolastica, tutte le spese necessarie per il funzionamento della struttura e dei locali scolastici, ossia le spese che hanno una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli enti territoriali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 61-16

 


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