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Puglia, del. n. 59 – Recupero somme indebitamente erogate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 del d.l.  16/2014 che ha introdotto una specifica disciplina riferita alle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.

In particolare l’ente ha chiesto come coordinare la disciplina in oggetto, che prevede il recupero integrale delle somme indebitamente erogate, con quella prevista per gli enti dissestati relativamente agli anni a cui si riferisce la procedura di dissesto e, inoltre, se siano ostative all’applicazione della sanatoria eventuali sentenze, passate in giudicato, emesse da giudici ordinari.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 59/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 marzo, hanno evidenziato che la disciplina in argomento, in generale, in assenza di espresse condizioni ostative, nei limiti e alle condizioni dalla stessa previsti, è applicabile anche nei confronti degli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

Per poter beneficiare della relativa disciplina, l’articolo 4 del d.l. 16/2014 prevede la necessità di rispettare varie condizioni fra le quali l’assenza di un “riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 59-16


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