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Puglia, del. n. 58 – Quantificazione rimborso spese di viaggio amministratori provinciali


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alle modalità di quantificazione del rimborso delle spese di viaggio in favore degli organi di governo dell’ente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 58/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 marzo, hanno ribadito che sia per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore per accedere alla sede dell’ente che per la diversa ipotesi del rimborso delle spese sostenute dall’amministratore che si reca, per ragioni di mandato, in un luogo diverso dalla sede dell’amministrazione di appartenenza, è necessario applicare il criterio della effettività della spesa di viaggio da rimborsare (non è possibile procedere ad un rimborso di carattere forfettario).

In particolare, i magistrati contabili hanno ribadito che l’ente può prevede forme di ristoro dei costi per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, sulla base degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (Corte dei conti Emilia, del. n. 65/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 58-16


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