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Sardegna, del. n. 35 – Risorse del Fondo Unico per gli Enti Locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare risorse del fondo unico regionale al fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti ex art. 31 CCNL del 1995.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 35/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ricordato che l’articolo 10 della legge regionale 2/2007, nel provvedere all’istituzione del Fondo Unico per gli Enti Locali, ha introdotto una modalità stabile e ripetitiva, nel corso degli anni, della partecipazione della Regione alla finanza territoriale, nell’attesa della auspicata riforma delle autonomie locali.

Le risorse del Fondo Unico di cui alla l.r. 2/2007, pur se variabili nel loro ammontare nel corso degli anni, confluiscono nel bilancio dell’ente territoriale con carattere di stabilità e di ripetitività.

Tali risorse vengono dunque acquisite dalle amministrazioni locali, secondo schemi e moduli ordinari e ripetitivi nel tempo, per essere adibite all’esercizio delle proprie funzioni o destinate al funzionamento del proprio apparato, latamente inteso, gravando quindi in via ordinaria e definitiva sul bilancio dell’amministrazione stessa.

Dall’esame della normativa che concerne il fondo unico si rileva, inoltre, la “piena autonomia” dell’ente locale nell’utilizzo degli stanziamenti assegnati.

Con la conseguenza che l’ente ha facoltà destinare risorse del fondo unico regionale al fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti ex art. 31 CCNL del 1995.

Ciò a condizione che:

• detta destinazione non determini pregiudizio al perseguimento degli altri obbiettivi prioritari;

• sia rispettato l’articolo 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010;

• l’ente locale assicuri, ulteriormente, il rispetto dei generali limiti di contenimento della spesa per il personale. Gli oneri per il personale finanziati con risorse del fondo unico regionale devono, infatti, essere ricompresi tra le spese rilevanti ai sensi dell’articolo 1, comma 557, e dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 35-16

 

 


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