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Abruzzo, del. n. 60 – Blocco variazione in aumento e istituzione di tributi nel 2016


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’istituzione dell’imposta di soggiorno ex articolo 4 del d.lgs. 23/2011.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 60/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) vieta agli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali nel 2016.

Il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi), inclusa la costituzione dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del D.Lgs 23/2011 (Corte dei conti Abruzzo, del. n. 35/2016).

Le uniche fattispecie espressamente esonerate dal legislatore rispetto al blocco impositivo, riguardano:

• per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 191/2009;

• possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, d.l. 35/2013;

• la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013;

• il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis del Tuel e degli artt. 246 e seguenti dello stesso d.lgs. 267/2000.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 60-16

 


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