Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Molise, sent. n. 15 – Monetizzazione ferie non godute


L’accumulo di ferie non godute e il conseguente obbligo, per il comune, di doverle successivamente monetizzare, corrispondendo al dipendente interessato il relativo compenso, non produce necessariamente la relativa responsabilità del segretario in quanto occorre verificare, al fine di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito dalla colpa grave, se tale soluzione sia finalizzata ad assicurare l’erogazione di tutti i servizi e le attività amministrative degli uffici comunali.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 15 depositata il 4 marzo 2016.

Nel caso di specie la procura contabile aveva convenuto in giudizio il Segretario comunale di un ente, ritenuto responsabile del danno patrimoniale provocato al comune per effetto dell’indebito pagamento, previa monetizzazione, delle ferie non godute, a favore di un dipendente, collocato in pensione per dimissioni volontarie a partire dal 1° gennaio 2012.

Secondo la procura, il Segretario avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti diretti ad evitare l’accumulo di ferie non godute da parte del dipendente, provvedendo d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 2019 c.c., ad assicurare, attraverso una adeguata e tempestiva pianificazione, il progressivo smaltimento dell’ingente accumulo di ferie.

Come evidenziato dai giudici contabili, in un piccolo Comune (nel caso di specie con meno di mille abitanti, e con meno di 6 o 7 dipendenti) non è facile consentire che tutti possano fruire delle ferie, continuando ad assicurare l’erogazione di tutti i servizi e le attività amministrative degli uffici comunali.

Pertanto, pur ribadendo la necessità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per evitare l’accumulo di ferie non godute da parte di un dipendente comunale, i giudici contabili hanno escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del segretario, in considerazione sia della scarsità dei dipendenti comunali in servizio presso l’ente locale, sia della oggettiva difficoltà di programmare turnazioni o sostituzioni che consentissero di continuare ad assicurare tutti i servizi e le attività amministrative degli uffici comunali e al tempo stesso consentire ai dipendenti di assentarsi dal servizio per beneficiare delle ferie.

A tal proposito si evidenzia che, allo stato attuale, la “monetizzazione” delle ferie per i dipendenti pubblici è vietata dall’articolo 5, comma 8 del d.l. 95/2012.

Tale disposizione, al fine di conseguire un’ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto il divieto di “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, escludendo la corresponsione di qualsivoglia trattamento sostitutivo e rendendo obbligatoria la fruizione delle ferie medesime nei tempi e nei modi previsti dai singoli comparti di contrattazione.

Il divieto, in particolare, riguarda i casi di mancata fruizione per cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età, prevedendo, tra l’altro, la cessazione dell’applicazione, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto (avvenuta il 7 luglio 2012), di tutte le disposizioni “più favorevoli”, sia di natura normativa che di natura contrattuale.

Il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro (es. lavoro a tempo determinato, pensionamento) o la volontà del lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni) consentono all’amministrazione l’adozione di misure organizzative necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell’organizzazione amministrativa.

Al contrario, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di monetizzazione, i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall’imprevedibilità o dalla non volontarietà del dipendente (decesso, collocamento in quiescenza per inabilità assoluta alla prestazione lavorativa).

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Molise sent. n. 15-2016

 


Richiedi informazioni