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Gare: illegittimo il mancato invito del precedente affidatario


In linea generale, ed in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, il principio di rotazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate non può essere invocato per giustificare il mancato invito del precedente affidatario del servizio.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3119 dell’11 marzo 2016, con la quale è stato ribadito che il principio di rotazione, essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti.

La giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui, in linea di massima, non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente a prendere parte al nuovo confronto comparativo, soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia regolarmente gestito il servizio (Consiglio di Stato, sent. n. 549/2016; Tar Lombardia Brescia, sent. n. 1325/2015; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 179/2015; Tar Molise Campobasso, sent. n. 269/2014; Consiglio di stato, sent. n. 4661/2014).

 


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