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Abruzzo, del. n. 58 – Erronea costituzione fondo e reintegro somme non attribuite


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reintegrare, in sede di nuova costituzione del fondo per la contrattazione decentrata nell’anno 2016, le risorse erroneamente ridotte.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 58/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno evidenziato che la legge di stabilità 2016, all’articolo 1, comma 236, prevede che “(…) a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 (…)”.

Il legislatore ha sostanzialmente abbandonato il meccanismo introdotto per l’anno 2015 (che non faceva riferimento a un tetto “fisso”, decurtato in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, ma prevedeva che il fondo per le risorse decentrate, una volta costituito, fosse decurtato delle riduzioni operate su tale fondo per gli anni 2001-2014) ed è tornato a una determinazione di un tetto rigido, adeguato all’eventuale diminuzione del personale.

Secondo l’orientamento della magistratura contabile, ai fini del tetto per il trattamento accessorio, la quantificazione del medesimo deve essere operata indipendentemente dall’effettiva destinazione delle relative risorse.

Di conseguenza, ai fini della determinazione del tetto previsto dalla legge di stabilità 2016, deve essere calcolato il trattamento accessorio erogabile nell’anno precedente, indipendentemente dall’effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata delle relative risorse.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 58-16

 


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