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Molise, del. n. 36 – Relazione di fine mandato: termine per l’amministrazione provinciale


I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 36/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno sollevato una questione di massima circa l’individuazione del termine entro cui redigere e sottoscrivere la relazione di fine mandato di cui all’articolo 4 del d.lgs. 149/2011 per l’amministrazione provinciale.

L’articolo 4 del d.lgs. 149/2011 prevede l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, finalizzata a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

La norma individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente della relazione di fine mandato tanto per l’ipotesi della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata.

Quanto, in particolare, ai termini entro cui procedere, gli stessi sono computabili ex nominatione dierum, quando espressi a mesi ed anni, ed ex numeratione dierum, quando espressi a giorni (art. 2963 c.c.).

In caso di scadenza ordinaria della consiliatura, i detti termini sono correlati alla data di scadenza del mandato, individuabile, quest’ultima, solo definendo inizio e durata del mandato.

Per  le amministrazioni comunali, il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni.

In relazione alle Province, non può non essere tenuto conto dell’intervento della recente legge di riforma n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), che, delineandone il nuovo assetto istituzionale, prevede una diversa durata temporale del mandato del presidente rispetto a quello del consiglio provinciale.

In particolare, mentre per il primo l’art. 1, comma 59 prevede che “Il presidente della provincia dura in carica quattro anni”, per il secondo l’art. 1, comma 68 dispone che “Il consiglio provinciale dura in carica due anni”.

Inoltre, a differenza del precedente sistema, nel nuovo assetto ordinamentale presidente e consiglio provinciale non vengono eletti direttamente dal popolo, essendo entrambi eletti “dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia”, in tal modo venendosi a configurare una forma di intermediazione da parte degli organi comunali nella formazione degli organi provinciali.

Come evidenziato dai magistrati contabili, “ad una prima impressione, pertanto, a differenza di quanto tuttora avviene per le amministrazioni comunali, non sembrerebbe emergere per le province l’esigenza di rendere effettivo il sindacato diffuso da parte della collettività amministrata”.

Tenuto conto della rilevanza della questione, i magistrati contabili hanno rimesso la seguente questione di massima alla Sezione Autonomie: “se, ai fini del computo del termine per redigere la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, si debba fare riferimento alla scadenza del mandato del consiglio provinciale ovvero alla scadenza del mandato del presidente, stante la diversa durata temporale dei due organi elettivi alla luce del nuovo ordinamento delle provincie di cui alla legge di riforma n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), fissata in particolare rispettivamente in due anni (art. 1, comma 68) e in quattro anni (art. 1, comma 59).”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 36-16

 


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