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Giur. Toscana, sent. n. 42 – Danno erariale da erogazione contributi in assenza di rendiconto


Risponde di danno erariale il funzionario che eroga il contributo all’associazione in assenza della documentazione giustificativa delle spese sostenute, come previsto dalla convenzione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 42 depositata il 22 febbraio 2016.

Nel caso di specie, l’ente aveva stipulato due convenzioni con delle associazioni di volontariato per lo svolgimento del servizio di vedetta antincendio.

In base a tali convenzioni, l’ente si impegnava a versare un contributo per il servizio svolto, previa presentazione, da parte delle Associazioni, del rendiconto riportante l’elenco delle spese sostenute dall’organizzazione, correlato di una relazione contenente le indicazioni delle modalità, dei tempi e dei risultati ottenuti con l’attività svolta.

La Procura contabile aveva contestato l’irregolarità della procedura seguita per l’erogazione dei contributi, in quanto il pagamento alle associazioni era avvenuto senza il previsto controllo contabile da parte del funzionario preposto alla gestione della convenzione per il servizio vedette antincendio, della documentazione giustificativa delle spese, non prodotta dai beneficiari del contributo.

Come ribadito dai giudici contabili, costituisce danno erariale la parte del finanziamento pubblico destinato a scopi sociali e non rendicontata dalla società beneficiaria (sez. giur. Molise, sent. n. 17/2012).

Per tale danno sono stati chiamati a rispondere il funzionario che aveva permesso l’emissione dei titoli di spesa in assenza dei rendiconti previsti dalle convenzioni, ma anche le Associazioni beneficiarie che, sulla scorta del chiaro articolato della convenzione, il quale imponeva la presentazione dei rendiconti di spesa, si erano limitate alla richiesta di contributo, ciò in violazione delle più elementari norme di rendicontazione e violando specifici doveri in merito.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 42-2016

 


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