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Puglia, del. n. 30 – Omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico


Un sindaco ha chiesto se i dipendenti dell’ente che hanno chiesto, ex articolo 53 del d.lgs. 165/2001, di essere autorizzati a prestare la loro collaborazione presso l’Unione di Comuni ATO gestione rifiuti, possono essere remunerati dall’Unione di Comuni.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 30/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ribadito che la regola dell’omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto a compiti direttamente riconducibili alla qualifica ed all’ufficio ricoperto, bensì anche a quelli comunque connessi ai fini istituzionali, unitariamente considerati, ddell’amministrazione pubblica da cui l’impiegato dipende (Sez. II centrale n. 447/2008, Sez. Puglia n. 1547/2013).

Il principio della omnicomprensività della retribuzione non può essere derogato neanche nelle ipotesi in cui i compensi al personale interessato sono finanziati da fonti esterne o se l’attività viene svolta oltre l’ordinario orario di lavoro (Sez. giur Puglia, n. 615/2010).

Tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il principio di omnicomprensività deve essere applicato per gli incarichi conferiti “in ragione dell’ufficio” (vale a dire incarichi strettamente connessi alla funzione pubblica svolta), “su designazione della amministrazione di appartenenza” (anche se la designazione presuppone una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali del dipendente o dirigente designato) e “comunque conferiti” dalla stessa.

In materia di gestione del ciclo dei rifiuti, l’Unione di Comuni facenti parte di un ambito territoriale ottimale costituisce semplicemente una diversa articolazione organizzativa volta ad assicurare in modo migliore i medesimi servizi e funzioni prima svolti da ciascun Comune.

Nello specifico, l’articolo 6, comma 6, della L.R. 24/2012 precisa che, per l’esercizio delle proprie funzioni, l’ATO si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti.

Pertanto, in assenza di una specifica ed espressa deroga normativa, il trattamento economico fissato in via esclusiva dalla contrattazione collettiva nazionale non può essere incrementato se l’attività risulta connessa ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell’amministrazione pubblica da cui l’impiegato dipende, anche in presenza di attività svolte oltre o fuori dall’ordinario orario di lavoro.

In presenza di una maggiore prestazione lavorativa è consentita la corresponsione di un trattamento accessorio, finanziato dall’apposito fondo previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, secondo le modalità stabilite dalla medesima contrattazione.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma P.A: e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale”  in programma a Firenze il 6 maggio 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 30-16

 


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