Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. n. 18 – Procedura per acquisto di immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di dare esecuzione ad un accordo con un privato, deliberato dalla Giunta comunale nel 2007, per la permuta di un appezzamento di terreno senza conguagli, con impegno alla costituzione di reciproche servitù.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 18/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno evidenziato che:

• a tutti gli acquisti di immobili posti in essere successivamente al 1° gennaio 2014 il momento (a tal fine rileva il momento perfezionativo dell’acquisto e non il momento in cui lo stesso è stato deliberato dal competente organi) indipendentemente dalla natura dell’operazione di acquisto (e, quindi, anche dal tipo contrattuale utilizzato) si applica l’articolo 12, comma 1 ter del d.l. 98/2011: l’ente deve quindi comprovare l’indilazionabilità e la congruità economica dell’operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma;

• l’articolo 42, lett. L, del Tule riserva al Consiglio gli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 18-16

 


Richiedi informazioni