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Piemonte, del. n. 14 e 15 – Fallimento della società e impatto sul bilancio dell’ente socio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di approvare un piano di liquidazione di una propria società partecipata che prevede la copertura del deficit di liquidazione a carico del bilancio del comune socio unico, per un periodo pluriennale, al fine di evitare l’impatto sul bilancio di un solo esercizio in caso di fallimento della società.

L’ente ha premesso che:

• il comune ha prestato garanzia reale mediante pegno su quote societarie nei confronti della società partecipata al 100% ed in favore degli istituti finanziatori;

• detta società non svolge servizi pubblici locali (in quanto avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare);

• la società è in liquidazione per perdite;

• il patrimonio sociale, anche a seguito della necessaria e prudenziale svalutazione degli immobili di proprietà, non è in grado di garantire la chiusura della fase di liquidazione in pareggio, essendo stato quantificato il deficit complessivo di liquidazione;

• il liquidatore, onde evitare l’altrimenti necessitato esito della richiesta di fallimento della società, ha predisposto e proposto al socio unico un piano di liquidazione che riparte il deficit in dieci anni, con onere in capo al bilancio del socio medesimo delle risorse finanziarie necessarie

I magistrati contabili del Piemonte, con le deliberazioni n. 14 e 15 del 2016, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ribadito che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 preclude al socio pubblico la possibilità di effettuare finanziamenti straordinari alle società in perdita strutturale.

Inoltre, l’eccezione prevista dall’articolo 2447 c.c. (ricapitalizzazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), in quanto ispirata ad una prospettiva di continuità aziendale, non è applicabile nel caso di società in liquidazione.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’ente non ha, in linea di principio, alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della società partecipata in liquidazione.

Con l’accollo (contratto con il quale il Comune si accorda con il debitore al fine di assumersi il debito dell’accollato, impegno che diviene irrevocabile con l’adesione del creditore garantito: c.d. accollo esterno) siamo di fronte all’assunzione, da parte del Comune, di un’obbligazione che diviene propria, costituente nuovo indebitamento, soggetta, ai fini della fattibilità, alla verifica dei presupposti e al rispetto dei limiti delle vigenti disposizioni giuscontabili (perseguimento dell’interesse pubblico, rispetto dei limiti di indebitamento).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati dagli enti locali saranno oggetto del seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze il l’8 aprile 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 14-16
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 15-16

 


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