Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Contratti di collaborazione stipulati dalla p.a. con personale esterno


Il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno previsto dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale del controllo di legittimità sugli atti, con la deliberazione n. 37 depositata il 23 dicembre 2015.

Nel caso di specie un’università aveva conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito di un progetto.

In sede di esame istruttorio del contratto di collaborazione era sorto il dubbio sulla legittimità del contratto, in particolare sulla clausola che fissava la relativa scadenza al 30 giugno 2017.

Ciò in quanto l’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, prescrive che, a partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione.

Tale disposizione rappresenta una clausola di chiusura rispetto alla realizzazione di un complessivo progetto di riforma del settore del lavoro.

Il legislatore ha infatti previsto che, per il settore privato, i rapporti di collaborazione siano trasformati in rapporti di lavoro subordinato a partire dal 2015.

Viceversa, per il settore pubblico, è stata disposta l’eliminazione di tale tipo di rapporto a partire dal 2017, fatto salvo il loro riordino.

Nell’ambito dei rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni, pertanto, il d.lgs. 81/2015 non ha disposto l’abrogazione dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, quanto piuttosto è stato previsto un periodo (decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016) nel quale il legislatore è chiamato ad emanare norme di dettaglio, sulla base della delega contenuta nella legge 124/2015, ovvero in sede di emanazione di decreti correttivi o modificativi sulla base della legge delega 183/2014.

Si è posto, dunque, il dubbio in merito alla possibilità di procedere alla sottoscrizione di contratti di collaborazione ante 1° gennaio 2017 ma i cui effetti travalichino tale data.

Come evidenziato dai magistrati contabili il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 2017.

Il significato da attribuire al termine “stipulare” non può che intendersi riferito al momento della formazione dell’accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.).

Tale principio si applica anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni, tra cui le Università, possono stipulare con personale esterno ai sensi dell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 (purché ricorrano i presupposti di legittimità ivi previsti).

Da tali considerazioni si ricava che il divieto posto dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è il momento della stipulazione.

Una diversa interpretazione potrebbe comportare la violazione dell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al c.c. in quanto, trattandosi di una disposizione che introduce una nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile sia di tipo privatistico, sia pubblicistico, una sua applicazione, seppur parziale (i.e. per il periodo successivo al 1° gennaio 2017) a contratti già in essere, potrebbe porsi in contrasto con il principio della irretroattività della legge.

 

Le novità introdotte dalla legge di stabilità e dai decreti attuativi della riforma Madia saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze il 6 aprile 2016.

Leggi la deliberazione
Corte dei conti Sez Centrale n 37-15


Richiedi informazioni