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Spese di personale: il limite è superabile se la legge regionale impone il riassobimento dei dipendenti da parte del comune


Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente, obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica.

La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. autonomie, con la deliberazione 4/2016, depositata il 4 febbraio 2016, con cui ha risposto alla questione posta dalla Corte dei conti, sez. contr. Sicilia.

I magistrati contabili della Sicilia, con deliberazione 316/2015 ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della legge della Regione siciliana 22/1986, ove si dispone che, a seguito dell’estinzione di una IPAB, “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico” e se l’estinzione di una IPAB comporti, da parte del Comune, l’assorbimento automatico del relativo personale dipendente o una nuova assunzione di quel personale, sottoposta ai limiti previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti.

La Corte dei Conti con la deliberazione in commento ha chiarito che tale fattispecie non è equiparabile a quella in cui il Comune discrezionalmente decida di reinternalizzare alcuni servizi precedentemente affidati a soggetti esterni.

In tale ultimo caso, infatti, non è possibile derogare alle norme in materia di limiti di spesa di persanale e assunzionali disposti dal legislatore, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.

In caso di trasferimento all’ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi, le stesse Sezioni riunite hanno ritenuto che non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso ex art. 35 d.lgs. 165/2001.

Problematica simile si ha nel caso in cui sia stato trasferito personale comunale alla Ipab e queste sia sciolta, anche per gli ex dipendenti comunali il riassobimento negli organici del comune è condizionato al rispetto dei limiti assunzionali e di spesa.

Pertanto, in caso di scioglimento di una IPAB con reinternalizzazione del personale comunale, non potrebbe considerarsi automatico, ma condizionato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, in particolare, al rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla suindicata normativa.

Al contrario, come chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Sardegna (del. 82/2013), caso diverso è costituito dall’ipotesi in cui sia la normativa regionale ad imporre il trasferimento obbligato di personale, patrimonio e funzioni alle amministrazioni comunali, con evidenti riflessi di incremento (obbligato) sulla spesa di personale.

In tale caso, simile a quello posto dalla Corte dei Conti della Sicilia, è legittimo ritenere inapplicabili i vincoli assunzionali per l’esercizio in corso, consentendo il riassorbimento del personale, previsto legislativamente in via automatica e i vincoli di finanza pubblica dovranno trovare applicazione negli esercizi successivi a quello in cui si sarà verifico il trasferimento dei dipendenti, computandosi, ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, anche le maggiori spese derivanti dall’assorbimento obbligatorio di personale.

La Corte ha altresì chiarito però che il personale che può entrare negli organici di un’altra p.a. deve essere stato assunto previo esperimento di un concorso.

Pertanto, nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico a seguito della soppressione prevista per legge non sono applicabili i limiti assunzionali, ma la deroga comporta la necessità del riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite.

Al contempo, però, possono essere riassorbiti solo i dipendenti che abbiano superato un concorso.

 


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