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Sicilia, del. n. 53 – Modificabilità del Piano di riequilibrio: questione di massima


I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 53/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 febbraio, hanno sollevato una questione di massima circa la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 714 della legge 208/2015 che consente, agli enti che hanno presentato o ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio nel 2013 e 2014, la facoltà non soltanto di “rimodulare”, ovvero di riadattare e riorganizzare i contenuti secondo le nuove esigenze, ma perfino di “riformulare” ovvero di progettare ex novo il piano di riequilibrio.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il legislatore ha indubbiamente inteso recepire l’esigenza dell’adeguamento dei piani ai nuovi principi contabili, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio, esigenza ben avvertita e segnalata proprio dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 4/2015 e 32/2015.

Tuttavia, il chiaro dato testuale della norma circoscrive (in termini inequivocabili) tale possibilità solo per gli enti che hanno presentato o ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio nel 2013 e 2014.

In altri termini, il legislatore ha dato per scontato che gli enti che hanno approvato il piano di riequilibrio nel 2015 tenessero conto (o comunque fossero tenuti a farlo), sin dall’elaborazione, del peggioramento dei risultati di gestione derivanti dal processo di armonizzazione contabile (divenuti obbligatori già a partire da quell’esercizio): pertanto, non ha esteso loro la facoltà di rimodulare un piano di riequilibrio predisposto e deliberato sin dall’origine in modo incongruo.

Ciò detto, se, da un lato, il più recente dato normativo della legge di Stabilità 2016 appare precludere la modifica del piano di riequilibrio agli enti che lo hanno approvato nel 2015, dall’altro è però vero che gli enti siciliani che hanno approvato il piano di riequilibrio nel corso del 2015 non erano tenuti, all’atto dell’approvazione dello stesso, agli adempimenti propri dell’armonizzazione contabile (rinviata, dal legislatore regionale, all’esercizio 2016).

In particolare, i magistrati contabili hanno chiesto di chiarire se all’ente che ha approvato il Piano di riequilibrio nel corso del 2015 sia inibita o meno, alla luce del recente dato normativo (art. 1, comma 714, della legge di Stabilità 2016) la facoltà di modificare il Piano per adeguarlo ai risultati peggiorativi scaturenti dal passaggio all’armonizzazione contabile anche quando la normativa sull’armonizzazione contabile (recte: il recepimento della stessa nelle Regioni ad autonomia differenziata) sia sopravvenuta rispetto all’approvazione del piano da parte dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 53-16

 

 


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