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Nuove modalità operative per l’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara)


L’Anac, con un comunicato del 10 febbraio 2016, ha fornito le nuove modalità operative di acquisizione del CIG.

A seguito della pubblicazione del DPCM del 24 dicembre 2015 (in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016) sono state individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le stazioni appaltanti di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del Tuel, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), sono obbligate a ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

Pertanto, i RUP delle predette stazioni appaltanti che intendono effettuare un affidamento pubblico, al momento dell’acquisizione del CIG tramite la consueta procedura informatica, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità se l’affidamento riguarda una delle categorie merceologiche di cui all’art. 1 del decreto, ovvero categoria differente (solo in quest’ultimo caso è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”).

Se invece si seleziona una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire il CIG, scegliendo una delle seguenti opzioni:

– “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“: in tal caso dovrà essere richiesto un CIG derivato per l’importo dell’affidamento, indicando il CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal soggetto aggregatore di riferimento

– “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015”

– “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse“: nel caso in cui l’importo annuale dell’affidamento non raggiunga le soglie di obbligatorietà previste dal decreto

– “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG”

– “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“: nel caso in cui l’importo dell’affidamento sia inferiore alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi e ciò non consenta di aderire alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip

A breve l’Anac provvederà a fornire le indicazioni procedurali per l’acquisizione del CIG semplificato, detto anche smartCIG.

Si segnala che non è più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica.

I carnet già acquisiti prima del 9 febbraio 2016 dovranno essere rendicontati entro il 10 marzo secondo le consuete modalità (in mancanza saranno annullati d’ufficio).

 


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