Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. n. 15 – Ricollocazione personale area vasta da parte di ente non soggetto al Patto


Un sindaco ha chiesto un parere se un ente non soggetto al patto di stabilità possa procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato mediante riallocazione del personale soprannumerario delle Province, utilizzando nell’anno 2015 un residuo di quota assunzionale di cui non si è avvalso nell’anno 2012, pari al 10% della spesa per una cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2011.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 15/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno evidenziato che, al fine di facilitare il riassorbimento del personale in sovrannumero proveniente dagli enti di area vasta, il comma 424 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014), consente, solo per due esercizi (2015 e 2016), la ricollocazione del personale suddetto, anche in deroga all’obbligo di contenimento e di riduzione progressiva e costante della spesa per il personale di cui al comma 557 cit., mantenendo, comunque, il limite assunzionale costituito dalla percentuale (60%) indicata dal comma 5 dell’articolo del d.l. 90/2014.

Nonostante la norma preveda la deroga solo per il comma 557 (riferito alle regioni ed agli enti soggetti al patto), la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/2015, ha esteso la deroga ai limite generale della spesa anche al comma 562 del medesimo articolo 1 della legge 296/2006 e, quindi, anche agli enti non soggetti al patto di stabilità interno.

Di conseguenza, il comma 424 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) si applica a tutti gli enti locali, senza distinzione tra enti sottoposti e non sottoposti al patto

Al contrario, secondo i giudici veneti, non è suscettibile di applicazione estensiva, in quanto espressamente riferita agli enti soggetti a patto, la possibilità riconosciuta dal nuovo testo del comma 5 dell’articolo 3 del d.l. 90/2014 (modificato dal d.l. 78/2015).

Quest’ultimo, infatti, allarga la base temporale delle cessazioni che devono intervenire onde rendere possibile il turn over del personale, sulla quale va calcolata la percentuale di spesa fissata dal legislatore (60, poi 80 ed, infine, dal 2018, 100 per cento), che l’ente può legittimamente imputare al proprio bilancio, al triennio precedente, consentendo l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali accumulatisi in detto periodo.

Per gli enti non sottoposti a patto, il comma 562 dispone che è possibile assumere esclusivamente nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell’anno precedente.

L’espressione “nel precedente anno” contenuta nel comma 562, può essere considerata come riferita alle “cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione” (SS.RR. in sede di controllo, del. n. 52/2010 ed, ex multis e nello stesso senso Sez. Veneto, del. n. 286/2011).

Per un approfondimento sulla disciplina della capacità assunzionale per l’esercizio 2016 contenuta nella nuova Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), si ricorda il ns. seminario di studi “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 15-16

 


Richiedi informazioni