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Toscana, del. n. 7 –Accesso alla base dati dell’Agenzia delle Entrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità della richiesta di un corrispettivo economico avanzata dall’Agenzia delle Entrate per la messa a disposizione delle planimetrie catastali in formato digitale relative agli immobili ubicati sul territorio comunale, richieste dall’ente per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare per il contrasto degli abusi edilizi.

L’ente ha evidenziato che tale richiesta di corrispettivo sarebbe in contrasto con la gratuità della messa a disposizione della base dati catastali attraverso il portale web di consultazione, che però consente soltanto ricerche puntuali, e non massivamente estese alle planimetrie di tutti gli immobili.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 7/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto.

Su analoga questione, si evidenzia, la sezione dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 37/2013 ha rinvenuto nella disciplina della materia (artt. 50 e 59 del d.lgs. 82/2005; decreto 13 novembre 2007 Direttore dell’Agenzia del territorio; artt. 18 e 19 del d.l. 78/2010; art. 26 della legge n. 42/2009) un principio generale di gratuità di accesso alla base dati dell’Agenzia delle Entrate, ed ha ritenuto pertanto che debbano restare a carico dei Comuni richiedenti “soltanto eventuali costi eccezionali necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 7-16

 

 


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