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Puglia, del. n. 15 – Inidoneità degli obiettivi fissati nel p.e.g.


Un sindaco ha chiesto se, una volta verificata l’inidoneità degli obiettivi fissati nel p.e.g. a fondare una corretta valutazione dell’attività degli organi gestionali, sia possibile consentire all’OIV di valutare la performance individuale di ciascun titolare di posizione organizzativa utilizzando gli ulteriori obiettivi di gestione assegnati dall’organo esecutivo nel corso dell’annualità.

L’ente ha premesso che tali atti non hanno comportato modifiche formali al p.e.g., né sono stati inglobati all’interno di un unico ed ulteriore strumento di pianificazione, contenente obiettivi complessivi.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 15/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto rientrante nella sfera discrezionale dell’azione amministrativa.

Come evidenziato dai magistrati contabili, da un lato, l’articolo 169 del Tuel, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2014, prevede la facoltatività dell’adozione del p.e.g. per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (a seguito della citata modifica l’adozione resta facoltativa per i comuni sotto 5000 abitanti) e, dall’altro lato, l’articolo 16 del d.lgs. 150/2009 sancisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti agli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del citato decreto (non viene espressamente richiamato l’articolo 10 relativo al piano della performance e alla relazione sulla performance).

In ogni caso, “l’assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato” (Corte dei conti, sez. Veneto, del. 161/2013; sez. Puglia, del. n. 123/2013).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 15-16

 


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