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Lombardia, del. n. 6 – Gestione associata e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione introdotta dal comma 450 dell’articolo 1 della 190/2014, nell’articolo 14 del d.l. 78/2010 del comma 31-quinquies secondo cui “nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 6/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno ribadito che tale norma, finalizzata ad incentivare ulteriormente l’esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati.

Nella convenzione dovrà essere predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire tale forma di compensazione, applicabile soltanto nell’ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 173/2015 e 457/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 6-16

 


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