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Appalti: legittima la revoca se non viene presentata la cauzione definitiva


L’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria.

La mancata presentazione della garanzia definitiva prevista dall’articolo 113 codice dei contratti pubblici determina la decadenza dell’affidamento.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di stato con la sentenza n. 34 dell’8 gennaio 2016.

La normativa sugli appalti non individua in maniera precisa i tempi di presentazione della cauzione definitiva.

Tuttavia, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il termine ultimo entro il quale produrre la garanzia fideiussoria bancaria coincide (quantomeno) con la stipula del contratto di appalto.

L’inerzia del soggetto aggiudicatario comporta la decadenza in via automatica dell’aggiudicazione, senza che residuino, in capo alla stazione appaltante, margini di discrezionalità e/o poteri di esperire al riguardo altre indagini.

Di conseguenza, non è necessario indicare, nel provvedimento di revoca, le ragioni di pubblico interesse da porsi a sostegno del provvedimento.

 


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