Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso: illegittima la richiesta generica che assume natura esplorativa


L’istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 68 del 12 gennaio 2016.

Nel caso di specie un utente autostradale aveva proposto ricorso al Giudice di Pace per vedersi risarcire i danni subiti a causa di un evento nevoso, ritenendo responsabile la concessionaria della strada che aveva omesso di approntare le misure idonee alla messa in sicurezza della strada.

Nel corso del giudizio l’Anas aveva chiesto alla concessionaria di fornire i chiarimenti del caso.

Con successiva istanza, l’utente aveva quindi richiesto alla struttura ministeriale di vigilanza sulle concessioni autostradali di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria svolta.

Ciò sul presupposto che l’accesso a tali documenti sarebbe stato utile ai fini defensionali nella causa instaurata.

Rilevando la genericità dell’istanza, volta ad ottenere “tutta la documentazione nessuna esclusa inerente l’attività svolta nel procedimento di verifica … “, senza ulteriori precisazioni o specificazioni.

ed assumendo altresì che la stessa, di natura esplorativa, fosse preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, la stessa veniva respinta.

I giudici amministrativi, confermando la sentenza di primo grado, hanno ribadito che l’istanza di accesso deve avere ad oggetto documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza.

In linea di principio, se da un lato non può pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, dall’atro non è comunque possibile costringere l’amministrazione a compiere attività di ricerca ed elaborazione dati.

Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’amministrazione.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

 


Richiedi informazioni