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Molise, del. n. 2 – Collocamento di un minore presso una comunità terapeutica


Un sindaco ha chiesto se la spesa derivante dal collocamento di un minore presso una comunità terapeutica disposto dal Tribunale per i minorenni debba essere sostenuta dalla famiglia di appartenenza, eventualmente con compartecipazione del Comune competente, ovvero esclusivamente dall’ente medesimo.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 2/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio, hanno evidenziato che l’articolo 25 del R.D.L. n. 1404/1934 rubricato “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”, stabilisce che le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune.

Tale regola, fatta salva la sola eccezione data dallo stato di indigenza della famiglia, non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell’autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel “compito di assistenza che grava sui Comuni” ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 616/1977, che si declina, peraltro, ne “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Costit. N. 287/1987 e n. 174/1981).

Invero, in ragione di tale provvedimento normativo, da un lato, “i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare “tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”, dall’altro, con il medesimo non si è “inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento” (art. 22)”.

Con la conseguenza che spetterà all’ente anticipare le spese, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all’integrale rimborso.

A tale regola potrebbe fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 2-16

 


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