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Procedure telematiche: niente obbligo di pubblicità delle operazioni di gara


Il principio di pubblicità delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche non è applicabile nel caso in cui le operazioni di gara siano state condotte per via telematica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5824 del 23 dicembre 2015, con la quale è stato ribadito che nelle procedure telematiche lo svolgimento in seduta riservata delle operazioni di gara è giustificato dalla particolarità della procedura che consente una piena tracciabilità delle operazioni (in tal senso, Consiglio di stato, sentenza 6018/2014).

In tal caso, infatti, è assicurata l’immodificabilità delle offerte, in quanto qualsiasi manipolazione del sistema lascerebbe tracce, rilevabili anche a distanza di tempo.

Di conseguenza, l’utilizzo dello strumento informatico consente la particolare deroga all’obbligo di pubblicità, concetto elaborato in relazione alle gare svolte con strumenti cartacei.

 


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