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Liguria, del. n. 82 – Avvocatura comunale: compensi in presenza di compensazione di spese


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014 che pur consentendo agli enti locali un margine di autonomia nella eventuale corresponsione degli onorari ai propri legali interni, ha previsto un limite massimo, rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate, che non possono superare quelle stanziate nell’esercizio 2013.

L’Ente ha premesso di non avere provveduto né ad impegnare, né a liquidare, nell’anno 2013, i compensi spettanti ai propri avvocati per le sentenze favorevoli con spese legali compensate.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 82/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 gennaio 2016, hanno ribadito che l’errore tecnico verificatosi nella originaria previsione dello stanziamento appostato nell’esercizio precedente non può precludere la possibilità di remunerare l’efficiente esercizio della professione legale interna (comportante indubbi vantaggi economici all’ente sotto il profilo di arricchimenti o di mancati impoverimenti).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 82-15

 


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