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Lombardia, del. n. 470 – Rimborsabilità spese legali amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina recata dall’articolo 86, comma 5, del Tuel relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali, in particolare sull’esatta portata dell’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 470/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno ricordato che a seguito della modifica apportata con il d.l. 78/2015 il legislatore, superando il contrasto interpretativo esistente in materia, ha espressamente ammesso la rimborsabilità delle spese legali anche a favore degli amministratori degli enti locali.

Tuttavia, tale riconoscimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Secondo i magistrati contabili, l’aggregato più idoneo da prendere come riferimento al fine di verificare il rispetto del vincolo può essere individuato nelle spese di funzionamento dell’ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione.

Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a garantire l’esistenza dell’apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all’espletamento dei compiti di cui l’ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l’azione pubblica è rivolta.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 470-15

 


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