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Liguria, del. n. 78 – Reinternalizzazione servizio affidato all’Azienda Speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di personale relativamente al processo di internalizzazione del servizio farmaceutico, gestito da un’azienda speciale, ed ai relativi vincoli di spesa.

In particolare se sussista l’obbligo di inserire il personale dell’azienda speciale nei ruoli comunali e se tale obbligo, eventualmente, sussista anche nei confronti del personale assunto in carenza delle procedure richieste ex lege in materia di assunzioni;

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 78/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno ricordato l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8/2010) secondo cui non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di inserire nel proprio ruolo organico il personale dell’organismo partecipato, bensì una facoltà che trova spazio in presenza di determinate condizioni:

a) la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;

b) la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;

c) l’espressa volontà dell’amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;

d) l’inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso l’organismo partecipato.

A tali condizioni la giurisprudenza contabile ne ha aggiunta un’altra: l’aver previsto nello statuto o nel regolamento di servizio ovvero attraverso un protocollo d’intesa (accordo) tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento del personale comunale alla partecipata, la possibilità di reintegro nell’organico dell’ente entro una determinata data in caso di scioglimento dell’organismo partecipato o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali.

Tale disciplina riguarda esclusivamente i dipendenti originariamente in servizio presso l’Ente locale (per i quali l’assunzione è avvenuta sulla base di una selezione pubblica) e trasferiti all’organismo partecipato in occasione dell’esternalizzazione del servizio o delle funzioni.

Al contrario, il personale assunto direttamente dall’organismo partecipato senza il ricorso a procedure concorsuali che garantiscano una selezione rispettosa dell’art. 97 della Costituzione non possono essere inseriti nei ruoli dell’ente locale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la spesa di personale sostenuta dall’azienda speciale non si configura, per l’ente, come una spesa virtuale, ma come una spesa sostenuta se pur mesiante la mediazione dell’organismo partecipato.

Pertanto, nel caso in cui l’ente locale decida l’internalizzazione de servizio precedentemente gestito da un organismo partecipato, tali spese possono essere puntualmente conteggiate sia in sede di determinazione della base di spesa di riferimento, quella del triennio 201-2013, che in sede di rilevazione della spesa annuale effettivamente sostenuta nell’esercizio di riferimento (al fine di verificare il rispetto della norma di finanza pubblica posta dal citato comma 557).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 78-15

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EDK Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”.

Si segnala il ns. seminario di studi “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.

 

 


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