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Legittima la proroga del servizio di igiene urbana mediante ordinanza sindacale


Il Sindaco ha il potere di imporre al privato, con ordinanza contingibile ed urgente, la proroga del servizio di igiene urbana, nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell’impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti,

Tuttavia, in forza di detto strumento, l’ente non può costringere la società al percepimento di un corrispettivo inadeguato e cioè inferiore al giusto compenso.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 3477 del 2 dicembre 2015.

Nel caso di specie l’ente, nelle more della definizione dell’espletamento della relativa gara d’appalto, aveva ordinato all’impresa concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, con una serie di ordinanze contingibili ed urgenti, di provvedere tempestivamente e senza soluzione di continuità all’espletamento del servizio.

Ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/06, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il Sindaco ha il potere di “emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”.

Per effetto di tale previsione normativa, il Sindaco è dunque autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ma tale deroga non può risolversi in una compressione del livello delle prestazioni erogate, che deve comunque restare “elevato”.

Ciò è confermato dalla previsione di cui all’articolo 178, comma 2, del d.lgs. 152/06, secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti risponde a “criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica”.

Tali previsioni costituiscono espressione del principio generale secondo il quale in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti deve essere arrecato al privato destinatario dell’ordinanza il minor sacrificio possibile.

Il che comporta l’obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso.

L’imposizione di una prestazione ad un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata a beneficio della p.a., con violazione dei principi desumibili dall’articolo 41 della Costituzione.

 


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