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Puglia, del. n. 219 – Incarichi di qualifica dirigenziale: limiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del limite percentuale previsto dall’articolo 110, comma 1, del Tuel per il conferimento di incarichi dirigenziali.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 219/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno evidenziato che l’articolo 110, comma 1, del Tuel, come modificato dal d.l. 90/2014, fissa, per gli incarichi di qualifica dirigenziale, un contingente massimo (30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) nell’ambito del quale spetta al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi determinare la quota dei posti da conferire “mediante contratto a tempo determinato”.

Pertanto, al fine della valutazione dell’osservanza del limite, è necessario prendere in considerazione tutti gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

Come evidenziato dai magistrati contabili, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’articolo 19, comma 6 quater, del d.lgs. 165/2011, tali incarichi sono inoltre soggetti al limite percentuale di spesa previsto per i contratti a tempo determinato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 219-15

 

 


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