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Incarichi a soggetti in quiescenza: i chiarimenti della funzione pubblica


Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, dopo le modifiche introdotte dalla legge 124/2015, relativamente al conferimento di incarichi e cariche a lavoratori collocati in quiescenza.

Le ultime indicazioni costituiscono un’integrazione ai chiarimenti forniti nella circolare n. 6/ 2014

Le modifiche contenute nella legge 124/2015 hanno eliminato il divieto di affidare incarichi di studio e consulenza e in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate per i soggetti in quiescenza, ferma restando la gratuità.

Per i restanti incarichi, dirigenziali e direttivi, i vincoli sono rimasti e sono stati ulteriormente ristretti i limiti temporali di durata.

Efficacia della disciplina nel tempo

La funzione pubblica ha chiarito che l’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio e di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015.

Gli incarichi conferiti precedentemente mantengono ovviamente efficacia fino alla naturale scadenza.

In tal caso, le amministrazioni, anche prima della scadenza, potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.

Soggetti interessati

Il divieto riguarda le p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e quelle inserite nell’elenco Istat.

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche in enti, l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle p.a.

Sono, pertanto, sottoposte al divieto le nomine in organi di fondazioni controllate dalle amministrazioni, anche se non comprese nell’elenco Istat.

In assenza del requisito del controllo, peraltro, il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società.

I “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” interessati dal divieto, come già indicato nella circolare 6/2014, sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.

Incarichi vietati

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, abbiano un’età inferiore a 65 anni.

Il divieto riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 165/2001 e dell’articolo 90 del d.lgs. 267/2000 nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici, come già osservato nella circolare 6/2014.

Incarichi consentiti

Gli incarichi, cariche o collaborazioni consentiti sono i seguenti:

  • a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi;
  • di docenza, compresi i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 240/2010;
  • componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti (ex articolo 5, comma 14, del d.lgs. 517/1999);
  • in organi consultivi.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.


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