Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: ai partecipanti devono essere resi noti giorno, ora e luogo delle sedute di gara


La seduta di gara può qualificarsi pubblica quando i concorrenti sono edotti preventivamente sulla data, sull’ora e sul luogo di svolgimento della seduta.

Questo il principio ribadito dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 729 del 29 ottobre 2015.

Nel caso di specie un concorrente aveva lamentato la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, non avendo avuto notizia sulla tempistica fissata per l’apertura delle buste economiche.

La stazione appaltante aveva rilevato che la seduta, come espressamente indicato nel verbale di gara, era avvenuta “in seduta pubblica ed a porte aperte”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la regola generale della pubblicità della seduta di gara implica e presuppone necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo dello svolgimento delle sedute pubbliche, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di parteciparvi.

A tal fine, l’articolo 117 del d.p.r. 207/2010 impone che nello stesso bando di gara (o avviso o lettera di invito) siano stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara, con il corollario che eventuali rinvii o differimenti debbano essere puntualmente comunicati ai concorrenti in forme adeguate, onde garantire l’effettiva possibilità di presenziare e non già l’astratta conoscibilità della possibilità di partecipazione.

Tale obbligo incombe sulla stazione appaltante e non certo sul concorrente che, pertanto, non è tenuto ad attivarsi autonomamente per conoscere data e ora della seduta.

Pertanto, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di data e ora della prima seduta pubblica non siano indicate negli atti di gara, la stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet, ovvero mediante strumenti di comunicazione diretta.

A tal proposito, l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 163/2006 individua, quali modalità di comunicazione idonee, tali appunto da configurare la “diretta comunicazione”, il sistema postale, il fax, la posta elettronica, il telefono.

 

Si suggerisce, pertanto, alle stazioni appaltanti, di prestare particolare attenzione al noto principio di pubblicità delle operazioni di gara, applicabile anche alle gare riguardanti procedure concessorie, tenuto conto che la relativa violazione costituisce vizio insanabile della procedura e può determinare una responsabilità erariale dei componenti della commissione di gara (Corte dei conti, sez. Veneto, sentenza n. 133/2015).

Si segnala il ns. seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee” in programma a Firenze il 17 novembre p.v.


Richiedi informazioni