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Le somme erogate in eccesso al personale devono essere recuperate al netto delle ritenute fiscali


Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti costituisce per l’ente pubblico datore di lavoro è doveroso, esercizio di un vero e proprio diritto oggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 c.c., privo di valenza provvedimentale.

L’Amministrazione però non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali).

Questo l’importante principio sancito dalla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Umbria, con la deliberazione 120/2015 con cui ha risposto a un sindaco che aveva chiesto chiarimenti in merito alle corrette modalità di recupero delle somme che, a seguito di una verifica del Mef sulla corretta quantificazione ed erogazione del fondo incentivante, l’ente doveva richiedere ai propri dipendenti.

I magistrati contabili dell’Umbria hanno evidenziato che il recupero delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici discende direttamente dalla previsione dell’articolo 2033 del codice civile (“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”), la cui azionabilità non è impedita né dall’eventuale percezione in buona fede delle somme non dovute, né dall’eventuale destinazione delle stesse a bisogni primari della vita, che possono incidere esclusivamente sull’apprezzamento discrezionale in ordine ad un’eventuale gradualità del modo di recupero attraverso la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento (Cons. stato, sez. VI, sent. 2203/2004).

La ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente, però, non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo “percepite” in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente (Cons. stato, sez, VI, sent. 1164/2009).

Pertanto, l’Amministrazione non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass., sez. lavoro, sent. 1464/2012).

L’ente, infatti, può provvedere alla richiesta di rimborso delle ritenute e dei versamenti fiscali erroneamente disposti, quale sostituto d’imposta, direttamente nei confronti del fisco.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, l’indebito arricchimento non può estendersi alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, le quali costituiscono somme che non sono pervenute nella disponibilità patrimoniale del dipendente.

Interpretazione ritenuta non corretta dal Ministero dell’economia e delle finanze, che all’esito delle ispezioni presso gli enti per la verifica dei fondi incentivanti, laddove siano rilevate errori nell’erogazione degli emolumenti ai dipendenti, ha sempre specificato che il recupero debba avvenire al lordo.

Al contrario, anche la sezione controllo della Corte dei conti del Lazio, con la del. 125/2015 ha ritenuto che il recupero delle somme erogate in eccesso ai propri dipendenti debba riguardare gli importi computati al netto.

Le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. stato, sez. III, 3984/2011, Tar Lombardia, sent. 2789/2014).

Secondo i magistrati contabili, infatti, la ripetizione dell’indebito è sì un diritto-dovere della p.a., ma va esercitato e adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente.

Gli enti locali si trovano quindi a dover gestire questioni già di per se molto delicate, in quanto coinvolgono da una parte direttamente i dipendenti, che spesso impugnano le richieste del recupero delle somme di fronte al giudice del lavoro, con esiti contrastanti, e dall’altra la Ragioneria generale dello stato (e la Procura della Corte dei conti) che sostiene la doverosità del recupero delle somme al lordo erogate in eccesso.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 120-15

 

 

 


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