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Il principio di rotazione non esclude di invitare il precedente affidatario del servizio


Alla luce del pacifico principio di massima partecipazione e concorrenzialità, non sussiste alcun ostacolo ad invitare (anche) il gestore uscente a prendere parte al nuovo confronto comparativo.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1325 del 14 ottobre 2015.

Nel caso di specie una ditta aveva contestato la violazione dell’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, in particolare del principio di rotazione in esso previsto, sostenendo che la precedente affidataria del servizio non avrebbe dovuto essere invitata a partecipare, al fine di assicurare il naturale avvicendamento nella gestione ed evitare la formazione di rendite di posizione in capo a un solo operatore economico.

In linea generale, ed in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, il principio di rotazione non può essere invocato, sic et simpliciter, per estromettere dalla gara l’affidatario uscente (Tar Lombardia, Milano, sent. n. 179/2015; Tar Molise, sent. n. 269/2014).

Al contrario, il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce al precedente affidatario una posizione differenziata e qualificata, che lo abilita a concorrere all’affidamento, arrivando ad affermare che l’eventuale scelta dell’amministrazione di non interpellarlo necessita di una specifica motivazione (Tar Lazio Roma, sent. n. 4063/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 4661/2014).

Ciò in quanto la scelta di non estendere il nuovo invito anche al precedente gestore non si correla affatto alla pur imprescindibile necessità di garantire parità di condizioni tra operatori economici nella procedura negoziata, atteso che qualunque operatore economico qualificato è in grado di ricavare agevolmente dalla sua esperienza professionale le informazioni necessarie ai fini di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, che dunque non possono in alcun modo considerarsi patrimonio riservato, anche in via di mero fatto, alla sfera di conoscenza del solo operatore uscente.

In definitiva, la giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui non sussiste alcun ostacolo ad invitare (anche) il gestore uscente a prendere parte al nuovo confronto comparativo.

 


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