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Puglia, del. n. 201 – Ricollocazione del personale di Polizia Provinciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5 del d.l. 78/2015 che ha dettato una disciplina particolare per il riassorbimento del personale appartenente ai Corpi e servizi di Polizia Provinciale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 201/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno ricordato che la norma prevede un preciso percorso per il transito del personale nei ruoli della polizia municipale, la cui gradualità è contrassegnata da tre passaggi, ben scanditi sul piano logico e cronologico:

  1. l’individuazione del personale necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali che spettano alle città metropolitane ed agli enti di area vasta;
  2. la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa e del relativo personale ad opera delle leggi regionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 56/2014;
  3. il trasferimento del personale che, entro il 31 ottobre 2015, non è stato né individuato né riallocato, ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 190/2014 (decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa con la Conferenza Unificata).

Nelle more dell’emanazione del decreto, gli enti locali possono concordare con gli enti di area vasta forme di avvalimento immediato del personale destinato al transito.

La necessità di riassorbimento del personale di Polizia Provinciale è garantita attraverso la previsione, a pena di nullità, del divieto assoluto di reclutamento (concetto più ampio di “assunzione”) “con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”, salvo che si tratti di soddisfacimento di esigenze strettamente stagionali e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.

Tale divieto riveste carattere generale ed omnicomprensivo.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, fino al completo riassorbimento del personale suddetto, l’ente locale non può stipulare una convenzione con altro comune per l’utilizzo pro-quota del personale di polizia municipale.

 

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 201-15

 


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