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Lombardia, del. n. 316 – Mobilità avviata nel 2014: è possibile concluderla?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, con particolare riferimento alla possibilità di portare a termine, nel 2015, una procedura di mobilità avviata nell’esercizio 2014 per l’assunzione di un dipendente, mediante l’utilizzo della “capacità assunzionale” derivante da cessazioni avvenute nel 2012 e nel 2014.I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 316/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno evidenziato che il cumulo dei resti derivanti dalle cessazioni pregresse, ora ammesso a decorrere dal 2014, si riferisce al triennio precedente a quello in cui si intende procedere all’assunzione nel rispetto del principio della programmazione.

La normativa in materia di risorse destinabili alle nuove assunzioni da parte degli enti locali deve tuttavia essere coordinata con la disciplina introdotta dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) relativa al ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Nello specifico, nel biennio 2015-2016, gli enti territoriali non possono attivare procedure di mobilità volontaria (anche quando queste risultino neutre) se non destinate alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province, salvo il caso in cui la copertura del posto in organico sia destinata ad una specifica professionalità richiesta dalla legge non rinvenibile tra le unità da ricollocare (Sezione Autonomie, del. n. 19/2015).

Tuttavia, è possibile impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013, che non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 della legge 190/2014 (Sezione Autonomie, del. n. 26/2015).

Di conseguenza, una procedura di mobilità avviata nel 2014 potrà essere portata a conclusione nel 2015 senza incorrere nell’obbligo di ricollocazione del personale delle Province solo nel caso si utilizzi la capacità assunzionale determinata dai resti delle cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013.

Nel caso in cui, viceversa, la capacità assunzionale sia anche quella derivante dalle cessazioni del 2014, la procedura, sebbene avviata nel medesimo esercizio 2014, deve ritenersi soggetta ai limiti di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 316-15


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