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Lombardia, del. n. 310 – Acquisizione immobile quale effetto di un contratto di transazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un accordo transattivo nell’ambito del quale sia prevista l’acquisizione di beni immobili, di potenziale utilità pubblica, da parte dell’ente locale, in cambio del pagamento di un credito, accertato con sentenza passata in giudicato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 310/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ricordato che dal 2014 gli enti territoriali possano effettuare operazioni di acquisto di immobili a condizione che:

• l’indispensabilità e l’indilazionalibità dell’operazione siano comprovate mediante attestazione del responsabile del procedimento;

• la congruità del prezzo venga attestata dall’Agenzia del demanio;

• nel sito istituzionale dell’Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell’operazione, con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

Come osservato dai magistrati contabili, assoggettare gli accordi transattivi a tale normativa limitativa potrebbe produrre effetti contrari al raggiungimento degli stessi obiettivi di contenimento finanziario che la norma vuole perseguire, impedendo il raggiungimento di accordi economicamente convenienti.

Pertanto, l’ente potrà procedere all’acquisto di beni immobili a seguito della stipula di un contratto di transazione a condizione che:

• il provvedimento di autorizzazione alla stipula della transazione espliciti puntualmente i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali risulta necessario porre fine ad una controversia mediante la necessaria acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile, evidenziando in particolare i vantaggi derivanti da tale opzione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contenzioso;

• la valutazione del bene oggetto di acquisizione al patrimonio comunale sia certificata dagli appositi uffici tecnici interni, costituendo elemento della complessiva stima di convenienza economica dell’accordo transattivo (sul quale, in generale, va naturalmente assunto specifico parere dell’avvocatura interna, nonché gli ulteriori pareri richiesti da norme di legge o regolamentari);

• l’operazione transattiva sia oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente, con indicazione del soggetto alienante, dell’immobile acquisito e degli altri elementi essenziali dell’accordo transattivo.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 310-15


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