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Lombardia, del. n. 309 – Mobilità riservata e disciplina del turn-over


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sforare la propria capacità assunzionale (pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente) destinando le risorse per un’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dipendente di ente di area vasta (eventualmente previa mobilità volontaria, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, nelle more della pubblicazione degli elenchi del personale in esubero).

L’ente ha premesso che nel 2014 ha registrato una cessazione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 309/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ribadito che al fine di assumere, anche mediante mobilità volontaria, personale dipendente da province o città metropolitane, è necessario che l’ente locale disponga di adeguata capacità (come definita e conteggiata dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 287/2015).

In particolare, il risparmio utile per procedere ad una nuova assunzione nel caso di cessazione di un dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale è quello derivante dall’effettivo risparmio che l’ente consegue dalla predetta estinzione del rapporto di lavoro, non quello teorico rapportato ad un contratto di lavoro a tempo pieno.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 309-15


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